Corsi di Formazione ECM
La legge
In base al D. Lgs 502/1992 integrato dal D. Lgs 229/1999, dal 2002 tutti gli operatori sanitari italiani sono tenuti per legge alla formazione professionale continua. L'obbligo formativo triennale prevede l'acquisizione di 150 crediti. Non esiste più un limite annuo per i crediti conseguibili, prima fissato nella misura di 50 l'anno.
Il triennio 2026-2028
Il 1° gennaio 2026 è iniziato il nuovo triennio ECM (2026-2028). Si tratta di un triennio particolare in quanto, oltre al normale fabbisogno previsto di 150 crediti (al netto di bonus e agevolazioni dedicati al singolo professionista), è possibile recuperare i debiti formativi dei trienni passati (dal 2014 al 2022). Si tratta di un'ultima grande occasione per recuperare la formazione non realizzata ed evitare così le sanzioni disciplinari previste.
Il recupero dei trienni passati
La delibera 1/25 della Commissione nazionale per la Formazione Continua stabilisce per i professionisti sanitari la possibilità straordinaria, durante il triennio 2026-2028, di recuperare i debiti formativi accumulati nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. Per farlo basterà acquisire crediti compensativi che, sommati ai crediti predefiniti per il triennio 26-28, verranno poi ridistribuiti nei trienni da recuperare tramite una prcedura di spostamento crediti automatica, gestita dal portale CoGeAps.
È possibile anche effettuare uno spostamento manuale dei crediti sulla piattaforma CoGeAps, ma solo ed esclusivamente per distribuire crediti compensativi (quindi in più rispetto al fabbisogno triennale di 150) acquisiti durante il triennio 2023-2025 verso il triennio 2020-2023. La procedura sarà disponibile fino al 30 giugno 2026.
Tematiche di interesse nazionale e obbligatorie
La Commissione Nazionale ECM ha inoltre inserito, fra le tematiche di interesse nazionale, con relativo bonus di crediti, la formazione sul Covid-19 e sull'uso della cannabis terapeutica (scarica la delibera sulla cannabis terapeutica e sul Covid-19). Con il decreto legislativo 31-6-20, n° 101, all’art. 162, è stata sancita l’obbligatorietà della formazione in materia di radioprotezione per tutti i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione.
Come mettersi in regola
Per conseguire tutti i crediti di cui hai bisogno, il tuo Quotidiano Sanità Club mette a disposizione un catalogo Formazione a Distanza (FAD) con oltre 150 corsi online per un totale di oltre 1.500 crediti ECM. Tra questi, molti dedicati a tematiche speciali a carattere urgente o straordinario come vaccini e strategie vaccinali, sicurezza, fertilità, responsabilità professionale, antimicrobico-resistenza e infezione da Sars-CoV-2. Tutti gli utenti che completano un corso FAD entro 24 ore dall'iscrizione allo stesso corso riceveranno 2 crediti ECM omaggio da utilizzare per un altro corso a scelta presente nel catalogo. Questo bonus è valido una sola volta.
Le sanzioni
La legge Lorenzin 3/2018 e, prima ancora, il decreto legislativo 138 del 2011 che parla di "illecito disciplinare" prevedono sanzioni per chi non si aggiorna:
- l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa,
- la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa,
- la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi,
- la radiazione dall'Albo.
Inoltre, nel Decreto PNRR del 2021 si è sancito che l'efficacia delle polizze assicurative è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.
I vantaggi della formazione
La certificazione ECM è un requisito per:
- valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale)
- valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto)
- iscrizione all'Albo dei Medici Competenti - impiego nel privato accreditato
- impiego in alcuni Enti Pubblici
- efficacia delle polizze assicurative.
I Corsi più seguiti
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