È ormai prassi piuttosto comune quella di acquistare i biglietti aerei utilizzando le più note piattaforme di viaggi on line, di regola autorizzate dalle Compagnie aeree a rilasciare al viaggiatore il relativo tagliando, previo pagamento del prezzo pubblicizzato che, di fatto, include oltre al costo previsto per il trasporto, talvolta a condizioni economiche più favorevoli, anche il pagamento di un’ulteriore somma per l’attività di intermediazione fornita.
La questione assume, però, una certa rilevanza nel momento in cui, a causa della possibile cancellazione del volo, il viaggiatore si ritrovi a dover richiedere il rimborso della somma versata per l’acquisto. Avrà diritto di ricevere il prezzo interamente versato, incluso quanto pagato a titolo di intermediazione, oppure no? Sarà la Compagnia a dover pagare tutto oppure, per il surplus applicato, occorrerà rivolgersi alla piattaforma di viaggio utilizzata? A queste domande ha risposto, ancora una volta, la Corte di Giustizia europea che, con la sentenza del 15 gennaio scorso (controversia C-44/24) ha chiaramente spiegato i termini della questione, definendo con assoluta precisione le tutele previste dall’ordinamento comunitario a favore dell’acquirente.
Quadro normativo di riferimento
La materia è disciplinata dal Regolamento (CE) n. 261/2004 che, al suo art. 5, rubricato "Cancellazione del volo", stabilisce che, in questo caso, al passeggero devono essere offerte le soluzioni alternative espressamente declinate dal successivo art. 8, per cui potrà richiedere:
- a) il rimborso del "prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato";
- b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale non appena possibile;
- c) l'imbarco su un volo alternativo in una data successiva di suo gradimento.
Nel definire l’ipotesi del rimborso del prezzo, la disciplina non è particolarmente chiara nell’illustrare quali siano le voci di costo incluse nella generica definizione di “prezzo pieno del biglietto", per cui si è dovuti ricorrere all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza europea per dirimere la disputa che si è andata creando, soprattutto in relazione alla corretta individuazione, in caso di intermediazione di un terzo, dell’effettivo debitore dei costi di questa attività acclusi al costo del volo.
Giurisprudenza Corte di giustizia UE
In effetti, già nel 2018, la Corte europea ha avuto modo di esprimersi (sentenza 12 settembre 2018, causa C-601/17, Harms c. Vueling Airlines SA) su questa problematica rimarcando che, per prezzo del biglietto così come indicato dall’art. 8 del Regolamento n. 261/2004, si devono intendere racchiusi tutti i costi inevitabili e prevedibili sostenuti dal passeggero per l’acquisto del biglietto, così includendo anche l’importo accessorio richiesto dall’agenzia di viaggio, allorchè risultino strettamente connessi all’emissione del titolo di trasporto.
In un precedente, di qualche anno prima, si era infatti affermato che la commissione di intermediazione, in quanto componente del prezzo del biglietto aereo, deve essere considerata come necessaria e, pertanto, «inevitabile» per poter fruire dei servizi proposti dal vettore aereo (Sentenze del 22 giugno 2016, C-255/15).
Pertanto, una difforme interpretazione, che escluda in questi casi il costo dell’intermediazione dal prezzo rimborsato al viaggiatore, sarebbe palesemente contraria all’obiettivo primario del succitato regolamento europeo, che mira ad elevare quanto più possibile le forme di tutela dei passeggeri aerei.
L’ultimo grido della Corte europea
Proprio di recente, la Corte di Giustizia UE è dovuta ritornare fortemente sull’argomento spiegando, se possibile con ancora maggiore fermezza, i termini esatti della questione.
Con la sentenza del 15 gennaio scorso (causa C-45/24) sono stati infatti ulteriormente ribaditi i principi già espressi in precedenza precisando, con voluta chiarezza, che in caso di cancellazione del volo la Compagnia aerea è tenuta ad erogare a favore del passeggero l’importo pieno pagato per l’acquisto del biglietto, inclusa la commissione riscossa dall’intermediario online.
Questo sgombra il campo da 2 aspetti di criticità che finora erano stati sollevati, ma che devono quindi ritenersi definitivamente risolti.
È ormai indiscutibile come il rimborso, in caso di acquisto del tagliando mediante agenzie che operano su piattaforme digitali, debba essere integrale e che deve essere il vettore aereo il soggetto deputato all’effettivo pagamento, indipendentemente dal fatto che fosse o meno a conoscenza dell’importo esatto della commissione applicata dall’intermediario on line al momento della prenotazione.
Nella commentata pronuncia, si afferma infatti che “qualora tale vettore aereo accetti che l’intermediario emetta e rilasci biglietti aerei in suo nome e per suo conto, si può presumere che detto vettore aereo conosca necessariamente la pratica commerciale di tale intermediario consistente nel riscuotere una commissione di intermediazione presso il passeggero aereo al momento dell’acquisto di un biglietto aereo, anche in assenza di qualsiasi clausola contrattuale esplicita prevista a tal fine, e ciò tanto più che tale commissione è inscindibile dal prezzo del biglietto aereo in questione”.
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La Compagnia aerea paga tutto
La Corte ha quindi chiarito che il criterio determinante non è costituito dalla pregressa conoscenza del vettore dell’ulteriore costo rispetto a quello del trasporto, imputato dall’intermediario per la prestazione resa a favore del viaggiatore, ma ciò che rileva è il fatto che la commissione faccia parte del prezzo complessivo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio di trasporto aereo, risultandone parte integrante precludendo la possibilità di accedere, in difetto, all’acquisto del biglietto aereo.
In tal modo, la Corte ha escluso che il rischio derivante dalla struttura contrattuale triangolare utilizzata per questi acquisti on line, che vede inserita fra il passeggero ed il vettore aereo anche la figura terza dell’intermediario, possa produrre effetti pregiudizievoli a carico del consumatore rendendogli oltremodo difficoltosa, o comunque economicamente sconveniente, l’azione di recupero integrale delle somme pagate per l’acquisto del biglietto.
Come comportarsi?
Pertanto, nel caso in cui si debba accidentalmente incappare nell’annullamento del volo, acquistato utilizzando piattaforme digitali di intermediazione on line, il passeggero potrà richiedere al vettore aereo, laddove non intenda accettare la proposta di ricollocazione su un volo alternativo, il rimborso integrale del prezzo pagato comprensivo del costo base del biglietto, delle tasse e oneri obbligatori ed, in forza dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato a livello europeo, anche delle commissioni di intermediazione applicate dall’agenzia di viaggio online. Eventuali clausole negoziali, presenti nella documentazione acclusa all’acquisto del biglietto, che dovessero prevedere l’esclusione dal rimborso delle commissioni di intermediazione da parte della Compagnia aerea dovranno, quindi, ritenersi incompatibili con il menzionato Regolamento comunitario, andando illegittimamente a comprimere le tutele stabilite a favore del passeggero in contrasto con gli obiettivi prefissati dal diritto dell’Unione.