Con la recente sentenza della Corte di Cassazione sez. III civile n. 29001/21 vengono affrontate due questioni spesso presenti nelle dispute sulla responsabilità medica.
Errore medico in caso di menomazioni preesistenti
La prima concerne la valutazione delle conseguenze lesive provocate da un eventuale errore medico allorché ci si trovi davanti ad un paziente già portatore di un’importante riduzione della capacità psico-fisica.
La Corte ha ribadito che la menomazione preesistente può essere concorrente o coesistente con i maggior danno cd. biologico causato dall'illecito:
- quelle coesistenti non mutano per il fatto di essere isolate o associate ad altre e come tali vengono ritenute irrilevanti ai fini liquidativi;
- quelle concorrenti hanno effetti invalidanti meno gravi se sono isolate e più gravi se associate ad altre menomazioni, e come tali devono essere oggetto di valutazione.
Per consentire un corretto apprezzamento del maggior danno, si dovrà quindi procedere innanzitutto stimando l'invalidità complessiva dell'individuo e poi quella “ante sinistro” con conseguente sottrazione della prima alla seconda, restando sempre salvo la possibilità per il giudice di ricorrere all’equità correttiva.
Riparto delle responsabilità fra struttura dipendente
Il secondo aspetto concerne l’annosa questione del riparto interno di responsabilità fra struttura sanitaria e medico, fatta salva quella solidale nei confronti del terzo danneggiato.
In questi casi, la responsabilità della struttura è considerata per fatto proprio, avendo volontariamente incaricato l’ausiliario della prestazione necessaria per la corretta esecuzione dell’obbligazione assunta con il paziente.
Ciò significa che nel rapporto fra medico e struttura, la condotta eventualmente negligente del primo non potrà decontestualizzarsi dall’ambiente dove si trova, né rimanere insensibile alle scelte organizzative e di politica sanitaria svolte dalla struttura.
Questa responsabilità – secondo la Corte – è propria nel rischio che ci si assume quando, per offrire la prestazione a cui si è obbligati, ci si avvalga dell’opera altrui, dovendo quindi rispondere anche dei danni eventualmente provocati a terzi.
Per questi motivi diviene allora insostenibile la tesi del diritto di rivalsa integrale della struttura nei confronti del sanitario giacché, diversamente opinando, la struttura si troverebbe nella paradossale situazione di non assumere alcun rischio d’impresa, se non quello di insolvibilità del medico qualora fosse citato dal paziente per il risarcimento del danno. Chiaramente, questa soluzione trova un limite nel caso in cui l’azione od omissione del medico risulti di tale straordinaria gravità da risultare completamente estranea all’ordinario contenuto dell’attività della struttura.