Vietato curare il paziente che nega il consenso. Per il Tribunale, è violenza privata

Sommario

  1. Il caso che ha dato origine alla condanna
  2. I motivi della condanna
  3. Conclusioni

Il Tribunale ordinario di Tivoli sezione penale ha condannato un medico ai sensi dell’art. 610 c.p. per aver praticato un’emotrasfusione su una paziente che aveva espressamente comunicato il suo dissenso.

Il caso che ha dato origine alla condanna

La paziente Testimone di Geova era stata ricoverata per una grave insufficienza respiratoria derivante da una polmonite bilaterale e dopo qualche ora i medici avevano deciso di indurre un coma farmacologico e successivamente di effettuare un’emotrasfusione, senza però essere messi a conoscenza del credo religioso della paziente e specificatamente della sua volontà a non essere sottoposta a trasfusioni di sangue.

Successivamente, le indicazioni specifiche sul dissenso della paziente vennero inserite nella cartella clinica, ma il personale medico le valutò come non vincolanti in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che confermasse ufficialmente questa scelta e, pertanto, venne effettuata un’ulteriore trasfusione alla paziente. Su richiesta dei parenti veniva così nominato un amministratore di sostegno che potesse decidere in merito alle cure mediche e chirurgiche della paziente in stato di coma. A seguito dell’aggravamento ulteriore della paziente il medico incaricato contattava l’amministratore di sostegno che ribadiva (anche a mezzo fax) il diniego alla emotrasfusione, ciò nonostante, il medico decideva comunque di effettuare il trattamento in un estremo tentativo di salvare la vita alla paziente che quello stesso giorno decedeva.

I motivi della condanna

I familiari della paziente deceduta depositavano alla Procura della Repubblica una denuncia-querela nei confronti del medico che aveva effettuato il trattamento, che veniva condannato a due mesi di reclusione per il reato di violenza privata, oltre al pagamento di tutte le spese processuali e al risarcimento del danno pari quantificato in 20.000 euro.

 La decisione del Tribunale di Tivoli, non rappresenta un caso isolato, ma è frutto di un filone giurisprudenziale in virtù del quale in presenza di un evidente e legittimo rifiuto ad un trattamento sanitario, anche manifestato per mezzo di un amministratore di sostegno il medico deve rispettare la scelta del paziente e astenersi. Nella sentenza viene inoltre precisato che non è possibile in questa fattispecie ravvisare come giustificazione della condotta dell’operatore sanitario lo “stato di necessità” o “l’adempimento di un dovere” perché tali scriminanti non possono essere prese in considerazione a fronte di una condotta in cui sia stata palesemente violata la volontà del paziente.

Conclusioni

Dunque, per quanto i medici siano sempre focalizzati sulla cura del paziente e sia loro dovere tentare tutte le soluzioni terapeutiche possibili per portarli alla guarigione, occorre tenere sempre presente anche la volontà del paziente, non solo perché “eticamente rilevante”, ma perché quando come in questo caso la stessa efficacemente e legittimamente manifestata disattenderla potrebbe produrre conseguenze penali ed economiche per il medico.

Di: Redazione Quotidiano Sanità Club - quotidianosanita.it

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