La Cassazione chiarisce i doveri del radiologo oltre l'esame diagnostico

Sommario

  1. La valutazione della Corte di merito
  2. La decisione della Corte di Cassazione

Con l’ordinanza 4652 del 22 febbraio 2021 la Corte di Cassazione ha emesso una interessante pronuncia in merito ai doveri del radiologo.

Il caso trae origine dalla richiesta di risarcimento danni avanzata dal coniuge e dai figli di una paziente deceduta in conseguenza della diagnosi tardiva di un carcinoma mammario del quale era stato ritenuto responsabile il radiologo che aveva effettuato gli esami diagnostici.

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La valutazione della Corte di merito

La Corte di appello riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto le domande risarcitorie ha escluso (sulla base delle CTU) il nesso causale fra la condotta del radiologo e il peggioramento della malattia, valutando che il radiologo non fosse tenuto ad eseguire a prescrivere l'esecuzione di esami più approfonditi, in presenza di una situazione non chiaramente decifrabile

 

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto che la decisione della Corte di appello delineasse una condotta del medico non in linea con i criteri di diligenza. L'accertamento in facto dell'aspecificità del quadro radiologico, avrebbe dovuto condurre piuttosto alla conclusione il radiologo fu negligente, per aver scartato aprioristicamente ipotesi di neoplasie in atto senza previamente disporre alcun accertamento specialistico, addirittura al di fuori di quanto disposto dalle linee guida vigenti. 

Dunque, nei doveri del medico in questo caso non rientra solo quello di effettuare un corretto esame diagnostico, ma anche quello di andare oltre valutando in base ai risultati le possibili conseguenze e supportando il paziente con le corrette indicazioni in merito agli ulteriori approfondimenti diagnostici necessari.  

I risarcimenti richiesti in questi casi possono essere molto alti, nel caso di specie oltre 2 milioni di euro, dunque è opportuno che gli operatori sanitari siano sempre adeguatamente formati per svolgere al meglio la loro professione e che in caso di denunce e/o richieste risarcitorie si rivolgano tempestivamente ad un legale specializzato per valutare le strategie difensive più idonee.

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Di: Redazione Quotidiano Sanità Club - quotidianosanita.it

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