La Legge 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco, ha riformato in modo organico la disciplina della sicurezza delle cure e della responsabilità professionale sanitaria. Sul piano civile ha introdotto un doppio regime: le strutture sanitarie, pubbliche e private, rispondono contrattualmente dei danni causati dal personale, mentre i professionisti rispondono solo in via extracontrattuale, salvo i casi di dolo o colpa grave, a meno che non abbiano un rapporto diretto con il paziente. Questo sistema si applica solo ai fatti successivi all’entrata in vigore della legge, mentre per i casi precedenti resta valido il regime del “contatto sociale”.
In ambito penale la legge ha introdotto l’art. 590-sexies c.p., che limita la punibilità dei sanitari per omicidio o lesioni colpose ai soli casi di colpa grave, qualora abbiano seguito linee guida o buone pratiche adeguate, lasciando comunque punibili anche le condotte negligenti o imprudenti, anche se lievi.
La riforma ha inoltre imposto l’obbligo di copertura assicurativa alle strutture sanitarie e ai liberi professionisti, mentre i medici dipendenti devono assicurarsi specificamente contro la colpa grave, a tutela del rischio di rivalsa o di responsabilità amministrativa. Infatti, le strutture o le compagnie possono rivalersi sul sanitario che abbia agito con dolo o colpa grave. Un tassello finale della riforma è arrivato con il D.M. 232/2023, che ha stabilito i requisiti minimi delle polizze assicurative, garantendo uniformità, trasparenza e piena operatività al sistema delineato dalla legge Gelli-Bianco.
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Obblighi assicurativi per professionisti sanitari: dipendenti vs liberi professionisti
Le novità del D.M. 232/2023 rispetto alla disciplina precedente
Checklist: verifica e adeguamento della polizza RC sanitaria professionale
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