Il sapere scientifico del consulente è sacro nel giudizio per responsabilità medica

Questa è la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione, sottolineando che “il giudice non può sostituire il proprio sapere scientifico a quello dei consulenti senza motivazione”

Sommario

  1. Il caso di specie
  2. Il giudizio di responsabilità va distinto: ecco le riflessioni dei Giudici di legittimità

La sentenza della Cassazione penale, Sez. IV, 3 maggio 2023, n. 18281 approfondisce il tema della colpa c.d. “medica” mediante l’analisi di una fattispecie di omicidio colposo. Non è la prima pronuncia nel merito, ma segue altri tre precedenti conformi: Cass. pen., Sez. IV, 17/9/2010, n. 43787; Cass. pen., Sez. IV, 29/3/2019, n. 17491; Cass. pen., Sez. IV, 11/12/2020, n. 37785

Il caso di specie

Il giudizio nasce da una doppia condanna nei due gradi di giudizio nei confronti del medico curante e di un endocrinologo del Pronto Soccorso, a seguito del decesso di un paziente affetto da ipertiroidismo, al quale era stato prescritto un farmaco per la patologia opposta, da cui è derivata l’insorgenza di una crisi iperglicemica. 

I primi due gradi di giudizio avevano considerato il medico curante responsabile del decesso del paziente a causa dell’erronea prescrizione di farmaco destinato al trattamento di patologia opposta, mentre l’endocrinologo in servizio al pronto soccorso ritenuto responsabile, la sua condotta assurgendo a concausa del decesso, per non aver disposto gli esami ematici che avrebbero permesso la corretta diagnosi del diabete.

Il giudizio di responsabilità va distinto: ecco le riflessioni dei Giudici di legittimità

In questi casi va innanzitutto considerata la colpa come elemento base dell’evento, al quale deve corrispondere l’evento dannoso causato dalla stessa condotta. Per riuscire a dire che effettivamente ci sia nesso causale tra colpa ed evento dannoso è necessaria una valutazione controfattuale. Ciò significa che l’accertamento causale oggettivo deve essere prodromico a quello della causalità della colpa. 

Affinché questo avvenga è imprescindibile che la valutazione, soprattutto nei giudizi per responsabilità medica, venga effettuata da esperti professionisti del settore, tipica dell’apporto tecnico-scientifico del consulente tecnico e del perito. 

Al Giudice è, così, precluso di farsi esso stesso portatore di sapere scientifico

Anche nel caso in cui si rilevassero delle contraddizioni, nessun Giudice può sostituirsi ai consulenti incaricati e la decisione che prenderà dovrà essere motivata. È la Corte di Cassazione che afferma che "i Giudici si sono fatti essi stessi dispensatori di sapere scientifico: i giudici hanno sconfessato le affermazioni dei tecnici, definendole come “contraddittorie” ovvero “infondate”, sulla base del loro personale sapere e si sono fatti essi stessi creatori della legge scientifica […] i giudici, dunque, hanno apoditticamente affermato la rilevanza causale della condotta colposa degli imputati, senza adeguatamente soffermarsi, come sarebbe stato doveroso, sulle difformi valutazioni degli esperti”.

Per questo, nel caso di specie relativo alla sentenza in commento, è stato rilevato il vizio motivazionale con l’annullamento della sentenza,senza rinvio con riguardo agli effetti penali data la prescrizione, ma con rinvio al competente giudice civile relativamente alle statuizioni civili.

Con questa pronuncia, viene cristallizzato ancora di più il concetto per cui nessun Giudice può pensare di poter avere il potere di sentenziare sostituendosi al sapere scientifico dei consulenti per un motivo molto semplice: il giudizio controfattuale mediante il quale si riconduce l'evento a una condotta omissiva, seguendo il ragionamento logico per cui il nesso causale sussiste solo nel caso in cui il comportamento alternativo corretto avrebbe avuto efficacia salvifica, è un giudizio ipotetico che si si serve di categorie logiche, scientifiche, esperienziali. Proprio per questo vige il principio dell’affidamento per ottenere un giudizio controfattuale oggettivo e tecnicamente più corretto possibile. 

Di: Cristina Saja, giornalista e avvocato - quotidianosanita.it

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