La responsabilità sanitaria del radiologo

L’ultimo aggiornamento della Corte di Cassazione in tema di responsabilità sanitaria puntualizza la diligenza richiesta al medico ecografista.

Sommario

  1. Un pronuncia che può indurre all'errore diagnostico
  2. Conclusioni

La Corte di Cassazione è tornata sul tema della responsabilità medica esplicitando in maniera più chiara quanto era già stato sancito dalla precedente pronuncia in merito (sent. Cass. n. 10158/2018 e Cass. n. 4652/2021) ovvero che “il medico ecografista (è) tenuto alla corretta e diligente esecuzione dell’esame ecografico e alla corretta interpretazione refertazione dell’immagine e non già alla prescrizione di ulteriori esami e terapie”. Con questo assunto la Corte di Cassazione non ha mai inteso esonerare il di ulteriori indagini, qualora il caso di specie ne necessiti e, dunque, non sono mai esclusi gli addebiti colposi in capo al “radiologo” (per intenderlo in termini generali).

La sentenza della terza sezione civile della Corte di Cassazione, n. 37728 del 23 dicembre 2022 ha enunciato tale massima:

“Il medico radiologo non può limitarsi ad una mera e formale lettura degli esiti dell’esame diagnostico effettuato, ma, allorché tali esiti lo suggeriscano (e dunque ove, segnatamente, si tratti di esiti c.d. aspecifici del quadro radiologico), è tenuto ad attivarsi per un approfondimento della situazione dovendo, quindi, prospettare al paziente anche la necessità o l’esigenza di far fronte ad ulteriori e più adeguati esami”.

Con tale pronuncia, la Corte di Cassazione ha ulteriormente affermato e quindi ribadito importanti assunti normativi. In primis, il richiamo alla cosiddetta “diligenza specifica” sancita dall’art. 1176 c.c. e più volte ribadita in giurisprudenza. Questo tipo di diligenza è richiesta al medico che, formulando la diagnosi sulla base degli esami strumentali effettuati, si accorga- senza sua colpa – che gli esami non consentono di raggiungere quella ragionevole certezza tale da fare un quadro sulle effettive condizioni di salute del paziente. Proprio in tal senso, a lui è demandato l’improrogabile compito di attivarsi per gli opportuni approfondimenti o di indirizzare il paziente presso centri di specializzazione che possano consentire una corretta diagnosi.

Un pronuncia che può indurre all'errore diagnostico

Prudenza, perizia e diligenza nell’esercizio delle attività sanitarie sono richieste senza se e senza ma. Tuttavia in tema di responsabilità medica non si possono trascurare gli effetti collaterali di un’azione che si potrebbe ripercuotere direttamente sul professionista sanitario di turno. Pensiamo, ad esempio, alla responsabilità penale riconosciuta in capo al chirurgo che ha deciso di procedere ugualmente all’intervento chirurgico, senza previamente espletare gli esami strumentali e senza somministrare una terapia farmacologica (sent. Cass. pen. 12968 del 6 aprile 2021).

Uno degli aspetti che vengono in mente disquisendo su questi temi è la c.d. “diagnosi differenziale”: quando si presentano sintomi e aspetti simili, è necessario procedere per diagnosi differenziale. Un aspetto che oltre la non chiarezza della diagnosi, ma che certamente si focalizza sempre sullo stesso imprescindibile principio per cui:

se con esami più approfonditi, può essere scoperta qualche patologia, il medico deve indagare tale alternativa perché ciò può cambiare il quadro clinico.

La colpa medica professionale per errore diagnostico si configura tutte le volte in cui il medico non riesce a inquadrare il caso clinico in una patologia specifica in presenza di uno o più sintomi. Ma vi è di più. Si parla di “errore diagnostico” anche quando il professionista sanitario omette di eseguire o disporre controlli ulteriori e doverosi per procedere a una corretta formulazione della diagnosi.

Conclusioni

Che si tratti di un medico ecografica o di un medico chirurgo, poco importa se alla fine il nodo da sciogliere risiede nella responsabilità medica da scongiurare. Una polizza assicurativa può limitare i danni, ma vi sono principi da tenere sempre a mente: approfondire e utilizzare la diligenza specifica richiesta dal diritto nell’espletamento delle proprie funzioni da medico è imprescindibile.

Ancor prima che si presenti il caso, essere informati sulla prassi giurisprudenziale e sui principi di diritto e le massime enunciate e ribadite dalla Corte di Cassazione può indurre il professionista a riflettere più a lungo sul da farsi ed eventualmente a mettere in atto tutte quelle prassi che possono evitare l’insorgere di eventuali responsabilità. Avere una buona polizza assicurativa, tenersi informati e consultare un legale specializzato può tradursi nel fare prevenzione in materia di responsabilità professionale.

 

Di: Redazione Quotidiano Sanità Club - quotidianosanita.it

Argomenti correlati

News e approfondimenti che potrebbero interessarti

Vedi i contenuti

La soluzione digitale per i Professionisti Sanitari

Quotidiano Sanità Club

Contatti

Via G.Motta 6, Balerna CH
PEC: consulcesisa@legalmail.it

Social media