Quando si stipula una polizza assicurativa è fondamentale verificare e valutare tutte le clausole e le casistiche relative all’oggetto della polizza. In particolar modo, in relazione alla copertura in tema di risarcimenti per danni derivanti da responsabilità professionale sanitaria, gli importi risarcitori possono essere molto alti; quindi, è importante tutelarsi con una polizza, ma in un certo senso anche dalla polizza.
Recentemente la Corte di Cassazione ha pubblicato una sentenza (Cass. Cov. Sez.III n. 12908 del 24 marzo 2022), che conferma un filone giurisprudenziale già abbastanza consolidato in relazione alle clausole claims made. Talvolta per ridurre i costi della polizza che, per talune tipologie di specialisti possono essere molto alti, si accettano clausole che possono nascondere insidie e criticità che ovviamente emergono solo in caso di sinistro
Le clausole claims made e loss occurrence
La clausola claims made (a richiesta effettuata) si contrappone a quella di loss occurrence (insorgenza del danno). In sostanza nel primo caso il sinistro si verifica nel momento in cui viene effettuata la richiesta di risarcimento dal danneggiato, nel secondo caso invece il riferimento è proprio la data in cui si è verificato l’avvenimento che ha generato il danno.
In sede di giudizio talvolta le clausole claims made sono state valutate come illegittime per il consumatore. Nello specifico le clausole claims made cosiddette pure, cioè senza limitazioni temporali non hanno alcuna criticità, mentre quelle impure che limitano l’operatività della clausola alle richieste pervenute durante la vigenza del contratto assicurativo penalizzano il consumatore perché limitano fortemente gli effetti della polizza.
La condanna per responsabilità sanitaria
Con sentenza resa in primo grado, veniva accolta la domanda risarcitoria formulata da una paziente nei confronti di una struttura ospedaliera privata e di cinque sanitari intervenuti.
Complessivamente la condanna, in via solidale, ammontava a circa 100.000 euro, a cui andavano aggiunte le spese di lite.
Nella medesima sentenza che rilevava la sussistenza del danno e la responsabilità dei sanitari, il giudice dichiarava inefficace la clausola claims made apposta nei contratti di assicurazione dei sanitari condannati, ai sensi dell’art. 1341 c.c. (clausole vessatorie) malevando così gli assicurati da quanto dovuto alla danneggiata, che quindi, sarebbe stato risarcito dalle compagnie assicuratrici parti del giudizio.
Questa sentenza veniva riformata dalla Corte di Appello che, in estrema sintesi, riteneva perfettamente valide le clausole claims made previste dalle polizze assicurative, ritenendole meritevoli di tutela e quindi legittime, poiché non comportavano alcuno stravolgimento del concetto di sinistro come indicato dalla normativa del codice civile, precisando però che in sede di giudizio si rendeva sempre necessaria una valutazione sulla concreta operatività delle stesse.
La struttura sanitaria privata e i sanitari cui la Corte di Appello aveva annullato la manleva della compagnia assicuratrice ricorrevano in Cassazione. In particolar modo, i ricorrenti sostenevano che la sentenza fosse erronea per aver ritenuto legittima la clausola claims made apposta al contratto, senza ponderare accuratamente "la obiettiva compressione che la clausola in questione operava sulla concreta possibilità di esercitare il diritto che all'assicurato derivava dalla polizza", poiché la decadenza dell’operatività della copertura assicurativa in loro favore risultava collegata al fatto del terzo (ossia, l’inoltro della denuncia), su cui nessun controllo era possibile da parte degli assicurati.
La decisione della Corte a favore delle compagnie assicuratrici
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, in conformità con altri precedenti giurisprudenziali precisando che non può essere ritenuta nulla la clausola claims made perché fa dipendere la decadenza della copertura assicurativa dalla scelta di un terzo (cioè in questo caso dalla denuncia del danneggiato). La richiesta del terzo, infatti, è un evento futuro, imprevisto ed imprevedibile del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni, in cui l'operatività della copertura deve dipendere da un fatto non riconducibile all’assicurato.
Dunque, sia la struttura sanitaria che i medici coinvolti si sono trovati a pagare le spese di giudizio in Cassazione, e il risarcimento al paziente vittorioso direttamente, nonostante i premi regolarmente versati.
Ecco perché è fondamentale quando si stipula una polizza assicurativa avere ben chiare le esigenze e i rischi che l’accettazione di talune clausole può comportare per l’assicurato.
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