Consenso informato o meno, la paziente minorenne è stata influenzata dal pensiero dei genitori e si è assuefatta ad esso, negando la sua volontà di sottoporsi a chemioterapia. È questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza dello scorso 23 marzo 2023 n. 12124 su fatti accaduti nel 2015.
I fatti
Leucemia linfoblastica acuta: questa è stata la diagnosi di una ragazza diciassettenne protagonista della storia che ha portato alla sentenza sopra indicata. La ragazza, indotta dai genitori, avrebbe negato sin da subito di volersi sottoporsi ai trattamenti chemioterapici, seguendo le linee guida del medico tedesco radiato dall’albo e deceduto poco tempo fa Ruke Geerd Hamer.
I sintomi erano iniziati nel 2015 quando stanchezza e febbre erano i sintomi che bloccavano le sue giornate. Soltanto a febbraio del 2016, la ragazza si sottopone agli esami del caso che portarono subito alla sua diagnosi.
Nessuna spiegazione riuscì a convincere i genitori della minorenne che l’intervento assolutamente necessario avrebbe potuto invertire il destino della ragazza. L’85% di possibilità di guarigione, nel caso in cui fossero stati attivati i trattamenti chemioterapici, non bastarono a convincere nemmeno la ragazza.
Ricoverata in una clinica olistica prima e tornata a casa dopo, la ragazza perse la vita nell’estate 2016.
Il procedimento
Vitamine e cortisone furono le sole cure somministrate alla paziente, motivo per cui la Procura di Padova decise di aprire un’indagine e indagare i genitori per omicidio colposo aggravato della figlia per aver acconsentito a “rimedi privi di scientificità e idoneità terapeutica”.
Mentre il GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare) aveva deciso di prosciogliere gli imputati, dando valore al principio di libera scelta da parte di una persona quasi maggiorenne e comunque in grado di esercitare il diritto di autodeterminazione, l’impugnazione della Procura fu accolta. Il Tribunale di Padova prima, la Corte d’Appello dopo e adesso la Corte di Cassazione si sono quindi pronunciati, stabilendo che i genitori sono responsabili dell’omicidio colposo della figlia minore che ha rifiutato le terapie come da protocollo.
Ma con quali argomentazione gli imputati i erano difesi?
Se i Giudici, nelle varie sentenze, hanno ribadito più volte che la volontà della minore è stata indubbiamente influenzata e appiattita dal pensiero dei genitori, gli imputati si sono difesi asserendo che l’unico obbligo informativo gravava sui sanitari.
In particolare, hanno sostenuto che “nell’ambito del diritto di famiglia si è assistito al progressivo contenimento dei poteri decisionali degli adulti nei confronti dei minorenni, incrementando il riconoscimento del diritto del minore di condividere decisioni che lo riguardano”. Perciò la ragazza, quale titolare del diritto di riferire la propria volontà, trovava come principale interlocutore il medico, unica persona su cui grava l’onere informativo. E che, la minore aveva scelto consapevolmente di non sottoporsi alle cure. Una decisione, questa, che i genitori avrebbero “soltanto” assecondato. Un modus agendi che aveva addirittura portato il Tribunale dei minori a sospendere la potestà genitoriale, motivo in più – secondo gli imputati – di non poter fare diversamente. Tra l’altro, secondo i genitori, nel caso in cui avessero assecondato il personale sanitario, nessuna prova di certezza vi è che la minore fosse stata concorde con loro e con i medici.
Da ultimo, la Corte di Cassazione ha sancito l’infondatezza dei motivi.
A sorreggere la decisione dei Giudici di Legittimità:
- l’oggettività nel ritenere l’impianto motivazionale offerto dagli imputati completamente privo di fondamento, in quanto l’unica questione apprezzabile riguarda la “coerenza strutturale della decisione” dei giudici di prime cure;
- i genitori si sono opposti alle cure ab initio sostenendo che la malattia non era altro che una “rigenerazione cellulare, che la chemioterapia avrebbe interrotto, distruggendo il corpo della giovane e non permettendole la cura”;
- la Corte ha quindi negato la rilevanza al diritto della minore di esprimere il rifiuto delle cure, in quanto nessuno dei due genitori ha messo in atto una fattuale opera di convincimento, affinchè la ragazza si sottoponesse alle cure;
- il diniego alle cure anche in apice alla malattia ha sottolineato la colpa dei genitori, non essendosi verificata una traslazione della posizione di garanzia dai genitori al tutore, in quanto i genitori continuarono a gestire la situazione della figlia;
- tra l’altro, la domanda posta ai Giudici non era volta ad accertare se l’attivazione del protocollo terapeutico avrebbe inibito o rallentato il decorso della malattia, ma ad acclarare “se, ove i genitori avessero manifestato un atteggiamento favorevole alle cure, la ragazza avrebbe o meno accettato di sottoporsi ad esse”.
Tenendo alta l’attenzione su questo punto, è emerso come la minore, in ragione dell’età, non avesse mai avuto la reale percezione della morte e comunque abbia sempre fatto cieco affidamento sulle convinzioni dei propri genitori, “a cui si era assuefatta e che aveva fatto proprie”.
Per questo, la Corte ha ritenuto che il rifiuto alle terapie sia stato frutto della pinea adesione alle idee dei genitori e che il rapporto medico-paziente, con particolare riferimento all’obbligo informativo, è stato leso ed è venuto meno a causa della falsa rappresentazione della realtà fornita alla ragazza dai suoi genitori, i quali hanno influito nella formazione di una volontà che può dirsi “viziata”.
Conclusioni
Il caso risulta essere interessante dal punto di vista dei professionisti sanitari per molteplici ordini di motivi.
Prima di ogni cosa, tornano a mettere l’accento sull’obbligo informativo del medico nei confronti dei pazienti, mostrando quale possa essere l’unico limite lecito: il paziente che non presta il consenso.
In secondo luogo, il fatto che la protagonista della vicenda sia una minore, insegnano altre importanti lezioni:
- Per il nostro ordinamento, il best interest del minore non va mai sottovalutato, ma sempre e comunque deve essere considerato preminente, soprattutto con riguardo all’elevata capacità di successo che possono avere – come in questo caso – le cure;
- Il diritto all’autodeterminazione è sacrosanto, ma solo nella misura in cui è consapevole fattivamente e matura a tal punto da essere slegata da qualsiasi “imposizione” o “appiattimento” di pensiero dei familiari;
- il rapporto fiduciario medico-paziente è da instaurarsi senza interferenze e, così come la volontà e l’autodeterminazione di ciascuno, è tanto importante quanto fragile.
Tra l’altro, è risultato chiaro ai Giudici come la minore non avesse alcuna intenzione di morire, anzi voleva vivere a tal punto che la convinzione che la chemioterapia potesse ucciderla, l’ha indotta a rifiutare le cure.
Tra i riferimenti normativi dai vari giudici, nei diversi gradi di giudizio vanno annoverate certamente le Convenzioni internazionali rilevanti in materia. Il giudice riconosce il diritto della minore ad esprimere, con riferimento al suo percorso terapeutico, un’opinione da tenere “in maggior conto quanto maggiore risulti” la sua maturità: tuttavia, ciò non equivale ad un “diritto di decidere”, di cui titolari sono invece i genitori. Tale soluzione è coerente con la disciplina introdotta dall’art. 3 co. 2 della Legge 219/2017, ove si sancisce che “il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità”.
Da qui, tutta l’attuazione sanzionatoria nei confronti dei genitori che, più e più volte, ad ogni ricovero della figlia rifiutavano le cure. In particolare, l’aggravante della colpa cosciente viene ritenuta, ai sensi dell’art. 69 c.p., equivalente alle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) e la pena viene pertanto determinata (come “se non concorresse alcuna di dette circostanze”) in due anni di reclusione. È una “misura intermedia” tra il minimo e il massimo edittali previsti dall’art. 589 c.p., così quantificata anche in ragione del fatto che “la malattia della figlia e la sua perdita hanno già causato ai genitori una grande sofferenza”. In tal modo, agli imputati può essere riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).