In seguito al webinar di Quotidiano Sanità Club sulle recenti novità in tema di responsabilità professionale sanitaria e sulla Relazione Tecnica della Commissione d’Ippolito, sono giunte numerose domande da parte di utenti e partecipanti, interessati ad approfondire le implicazioni giuridiche, assicurative e operative delle nuove proposte di riforma. Di seguito riportiamo le questioni più frequenti e rilevanti, a cui hanno risposto esperti di riferimento: l’avvocato penalista Anna Rodinò Toscano e il responsabile assicurativo di Sanitassicura Luigi Cordova.
Cosa rischia il sanitario in caso di errore? Le risposte dell’avvocato su responsabilità penale, stato di necessità e proposte di riforma
Vorrei sapere se la Legge Gelli-Bianco trova applicazione anche in relazione all’art. 54 del Codice Penale (stato di necessità), ad esempio nei casi in cui si opera in situazioni di emergenza, come con un codice rosso. Oppure, in questi casi, lo stato di necessità è sempre escluso?
La Legge Gelli Bianco non disciplina espressamente il tema della scriminante dello stato di necessità.
Tuttavia, tale causa di esclusione dell’antigiuridicità, prevista dall’art. 54 c.p., si applica anche nel caso di condotta sanitaria, posta in essere per salvare altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Consente, dunque, di giustificare l’operato del sanitario che agisca in condizioni di necessità ed urgenza, pur in mancanza del consenso del paziente, quando il rinvio della prestazione sanitaria potrebbe causare un ritardo nella diagnosi ovvero un aggravamento delle condizioni cliniche del medesimo.
Se un fisioterapista tratta un paziente senza una diagnosi medica, basandosi unicamente sulla propria valutazione — come previsto anche dal Codice Deontologico, che contempla il Primo Accesso — e si verifica un evento avverso dovuto a un errore valutativo, quindi a un trattamento non adeguato, quali sono le responsabilità a cui va incontro?
L’autonomia professionale del fisioterapista è prevista dall’art. 1 Legge 42/99 che sostituisce in ogni disposizione di legge la dicitura “professione sanitaria ausiliaria” con “professione sanitaria”. L’art. 2 della Legge 251/2000 rafforza ulteriormente il concetto di autonomia del fisioterapista nell’ambito delle “attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale”.
A differenza di altre professioni sanitarie che operano “su prescrizione medica”, il Legislatore ha previsto che l’attività del fisioterapista si svolga “in riferimento” alla diagnosi e alle prescrizioni del medico, dunque prevedendo un confronto dialettico e collaborativo tra le due figure professionali.
L’autonomia del fisioterapista è disciplinata anche dall’art. 13 del Codice deontologico che stabilisce che “nel caso di attività svolta in collaborazione con il medico, qualora risultino valutazioni discordanti, variazioni del quadro clinico e/o risposte non coerenti durante il trattamento, il fisioterapista, in accordo con la persona assistita, informa il medico curante e si attiva per fornire allo stesso elementi utili per un eventuale approfondimento diagnostico, sia per la definizione di un più appropriato programma terapeutico”.
In sintesi, nonostante la previsione normativa di un’autonomia della figura professionale del fisioterapista, appare tuttora necessaria una diagnosi medica, in assenza della quale, nel caso in cui il pz subisca delle lesioni per effetto di un trattamento inadeguato, il fisioterapista può incorrere in responsabilità penale.
Vorrei chiedere all’avvocato un parere sulle proposte di modifica presentate dall’onorevole D’Ippolito: secondo lei, vanno nella giusta direzione? E cosa si potrebbe fare di più per migliorare il quadro normativo?
La proposta di riforma della responsabilità sanitaria, come formulata dalla Commissione d’Ippolito, introduce una maggiore tutela per il sanitario soprattutto perchè argina il fenomeno del proliferare delle denunce- querele infondate e prevede una sanzione in favore dell’indagato qualora la denuncia- querela risulti temeraria.
Inoltre, prevede un iter giudiziario più celere, prevedendo dei tempi stringenti in cui i consulenti tecnici devono depositare il loro elaborato ed il PM ed il GIP definire il procedimento penale in caso di archiviazione.
Tuttavia, la previsione della responsabilità penale per colpa grave, non consente di restituire al sanitario la serenità necessaria nell’esercizio di un’attività che è di per sé rischiosa.
La Commissione d’Ippolito avrebbe dovuto orientarsi nella direzione di una depenalizzazione dell’atto medico.
Secondo l’avvocato, lo scudo penale è attualmente una soluzione efficace e valida per tutelare i professionisti sanitari?
Lo Scudo Penale prevede la responsabilità degli esercenti una professione sanitaria per omicidio colposo e lesioni personali colpose, solo in caso di colpa grave, se commessi in una situazione di grave carenza di personale sanitario, Dunque, tiene conto delle condizioni di lavoro, dell’entità delle risorse umane, materiali e finanziarie in concreto disponibili in relazione al numero di casi da trattare, del contesto organizzativo e del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche posseduto dal personale non specializzato.
È stata prorogata la sua applicabilità sino al 31/12/2025.
Allo stato attuale, è certamente uno strumento legislativo che tutela i sanitari.
Sono infermiere e sono coinvolto indirettamente in un caso diretto contro il medico che affiancavo, ma non ho fatto nulla. cosa rischio?
La domanda, come formulata, non è chiara.
Posso ipotizzare che, al momento, solo il medico risulti indagato e l’infermiere tema di essere coinvolto nelle indagini.
Di norma, non avviene un successivo coinvolgimento del personale infermieristico se l’originaria indagine ha attinto solo il personale medico.
Infatti, di solito, avviene il contrario, ovvero il PM iscrive nel registro degli indagati tutti gli operatori sanitari (medici e infermieri) che hanno avuto in gestione il paziente, per poi eventualmente richiedere l’archiviazione per questi ultimi.
Non sapendo in quale ambito si sia svolta la condotta, non posso sbilanciarmi ma se si tratta di attività sanitaria per la quale dominus è il medico e l’infermiere ha un mero ruolo di “ausilio”, quest’ultimo non corre il rischio di esser ritenuto penalmente responsabile.
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Sono davvero coperto dall’assicurazione? Tutto su colpa grave, ECM, massimali e limiti delle polizze sanitarie
Vorrei sapere se un infermiere dipendente di un ospedale è coperto dall’assicurazione per la responsabilità civile dall’azienda ospedaliera, oppure se ogni responsabilità, inclusa la colpa grave, ricade completamente sul singolo dipendente. Grazie.
A carico dei dipendenti c’è solo la Colpa Grave.
Perché un’azienda ospedaliera non prevede una polizza assicurativa unica per tutti i suoi dipendenti, in modo da garantire una copertura sia per la responsabilità civile che per la colpa grave? Sarebbe, a mio avviso, un’ottima forma di tutela per il personale.
Sì, sicuramente sarebbe un “bonus” molto utile per il dipendente. Comunque, solo l’azienda privata può scegliere quali agevolazioni e vantaggi dare, oltre allo stipendio, ai propri dipendenti sottolineando che NON ha nessun obbligo a coprire la Colpa Grave personale di ciascun specialista sanitario.
La copertura ECM è richiesta soltanto per il triennio 2023–2025? Se ho svolto gli ECM previsti per il triennio 2023–2025, la mia assicurazione mi copre?
Dal 2026, primo anno in cui si avranno effetti tangibili su questo aspetto, verrà valutato che siano stati conseguiti almeno il 70% degli ECM totali del triennio 2023-2025. Questo meccanismo non viene applicato per i trienni precedenti.
In caso di responsabilità civile, è sempre l’ospedale a rispondere?
Sì, ma è un diritto dell’azienda ospedaliera privata (o della Corte dei Conti) e, in alcuni casi, della Compagnia “rifarsi” sul professionista sanitario se viene accertata una Colpa Grave
Esistono massimali minimi specifici per la retroattività e l’ultrattività in caso di assicurazione postuma?
Sono simili a quelli della polizza “obbligatoria”: 10 anni di ultrattività con 1 milione per sinistro e 3 milioni per anno per attività NON chirurgiche e 2 milioni per sinistro o 6 milioni per anno per quelle chirurgiche
Se un libero professionista effettua turni molto prolungati (24, 48 ore o più senza pause), è comunque coperto dall’assicurazione in caso di evento dannoso? La responsabilità ricade anche sul primario?
Purtroppo, è molto difficile dare una valutazione su casistiche border line come quella che mi ha elencato. In linea generale, le direi che la polizza di Colpa Grave copre comunque lo specialista sanitario.