Sempre più spesso si sente parlare del diritto alla riservatezza dei pazienti, dell’importanza che i loro dati siano trattati in maniera corretta e comunicati solo a coloro che sono autorizzati a gestirli e per questo strutture sanitarie e studi medici già da prima dell’entrata in vigore delle più stringenti normative europee in materia di privacy si sono dovuti organizzare per tutelare correttamente i pazienti anche in questo ambito.
Ma la riservatezza dei medici è tutelata?
Già da qualche tempo riceviamo segnalazioni di operatori sanitari che vengono messi alla gogna sul web da pazienti poco soddisfatti e non sempre obbiettivi o, da giornalisti che si affrettano a comunicare una notizia di malpractice con nomi e cognomi senza il dovuto approfondimento e ovviamente senza rettifica e integrazione quando i sanitari coinvolti nei casi vengono assolti. Le statistiche ad oggi indicano che solo il 10% dei medici hanno una web reputation non critica, il che vuol dire che la stragrande maggioranza dei medici probabilmente non è nemmeno a conoscenza del problema.
Che diritti ha un operatore sanitario rispetto ai contenuti illegittimi sul web?
L’art. 17 del GDPR elenca una serie di motivi in presenza dei quali l'interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali. E’ possibile chiedere la cancellazione quando i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, quando abbia revocato il consenso al trattamento o i dati siano stati trattati illecitamente. Il diritto alla Cancellazione non sussiste quando il trattamento dei dati è necessario per soddisfare alcune esigenze; fra queste: l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione oppure a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica.
Come ci si può difendere?
Dopo un accurata verifica di tutti contenuti presenti sul web e della loro effettiva criticità è possibile richiedere la cancellazione dei contenuti illegittimi con una diffida indirizzata al soggetto responsabile della permanenza dei contenuti sul web (proprietario del dominio, motore di ricerca…). Nella maggior parte dei casi la richiesta viene accolta in tempi piuttosto rapidi e senza particolari criticità essendo sostenuta da normative interne e comunitarie, nonché da una copiosa e consolidata giurisprudenza. Nei casi più critici si può effettuare anche un reclamo al Garante per la privacy ex art. 77 GDPR e un’azione legale per richiedere il risarcimento derivante dal danno all’immagine, qualora questo si sia verificato.