Condanna del medico per responsabilità professionale anche in caso di prolungamento della guarigione

Sommario

  1. Le difese del sanitario
  2. La decisione di rigetto della Corte

Con una recente sentenza la Corte di Cassazione (IV sez. pen. n. 8613 del 15 marzo 2022) ha condannato un medico per lesioni colpose, rilevando che la negligenza nello svolgimento della sua attività professionale avesse determinato un considerevole prolungamento del tempo di guarigione della paziente.

I fatti che hanno portato al processo 

Il caso trae origine dalla condanna di un oncologo per lesioni colpose in primo grado, parzialmente confermata poi dalla Corte d’appello di Messina che aveva rideterminato favorevolmente la pena sostituendola con quella pecuniaria, ma confermando nella sostanza le condotte negligenti attribuite al sanitario. 

Secondo l’accusa il medico per imperizia e non attenendosi alle linee guida in materia, non aveva asportato alla paziente dei linfonodi maligni, causando così l’aggravamento del quadro patologico. Non avendo effettuato la biopsia percutanea e l’esame istologico intraoperatorio, aveva aumentato i rischi per la paziente, causando lesioni gravi che avevano reso necessario un altro intervento chirurgico e dunque un prolungamento dei tempi di guarigione. 

Le difese del sanitario

La difesa del medico ha contestato innanzitutto che fosse stata attribuita un’eccessiva rilevanza alle linee guida, che sono semplici raccomandazioni di comportamento clinico, senza tenere in considerazione l’adeguatezza al caso concreto. In particolare, dopo aver elencato le specifiche motivazioni alla base delle sue scelte sottolineava che “in ogni caso, anche a voler ritenere la rimproverabilità della condotta, si sarebbe dovuto tener conto del fatto che il discostamento dalle linee guida era connotato da una colpa lieve, per la quale doveva trovare applicazione l'art. 3 del decreto Balduzzi, applicabile quale legge più favorevole, atteso che quanto previsto dalle linee guida non costituisce verità assoluta e che attorno a esso ancora si dibatte all'interno della comunità scientifica, la scelta del M. trovando ampi consensi nella letteratura scientifica, essendo uno dei trattamenti alternativi previsti”.

Inoltre, secondo la difesa la Corte territoriale non aveva correttamente effettuato l’analisi del nesso causale fra le omissioni contestate e l’evento. Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione non sussiste alcun nesso di causalità nelle ipotesi di aumento del rischio. Peraltro, non vi sarebbe la prova documentale certa che i linfonodi rinvenuti dal diverso professionista, nel corso del terzo intervento, fossero già metastatici al momento del secondo effettuato dall’imputato come riconosciuto anche dal consulente del pubblico ministero e dagli stessi periti, i quali hanno formulato solo un giudizio di alta probabilità circa il fatto che i linfonodi fossero già esistenti.

Dunque, la condotta del sanitario non avrebbe provocato alcun aggravamento del rischio né una vera e propria malattia rilevante dal punto di vista penalistico. Il mero prolungamento del processo di guarigione non comporta necessariamente un aggravamento della malattia. In questo caso si potrebbe al massimo parlare di normali postumi dell'intervento, più che di malattia, non essendo stati ingenerati veri e propri stati patologici ulteriori e autonomi rispetto a quelli determinati dalla malattia oncologica.

La decisione di rigetto della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto però che dalle evidenze raccolte nel processo emergesse aldilà di ogni ragionevole dubbio la responsabilità del sanitario, per le seguenti motivazioni.

La condotta del medico in relazione al primo intervento si era immotivatamente discostata dalle linee guida, essendo stati omessi degli esami diagnostici ritenuti da tutti i periti intervenuti come fondamentali per la “stadiazione” del carcinoma. 

In occasione del secondo intervento il sanitario, pur essendo emersa dagli esami istologici l’aggressività del tumore, non aveva effettuato l’asportazione radicale dei linfonodi ascellari. Anche tale discostamento dalle linee guida non trovava alcuna giustificazione ragionevole nel caso concreto

La Corte di Cassazione ha infine precisato, facendo riferimento ad una giurisprudenza consolidata, che in tema di responsabilità medica integra il reato di lesioni colpose la condotta negligente che determini l’aumento del periodo di tempo necessario alla guarigione o alla stabilizzazione dello stato di salute del paziente. Tale considerazione è connessa al fatto che “il legislatore, misurando la durata della malattia in termini di tempo necessario alla guarigione o al consolidamento definitivo degli esiti della lesione dalla quale è derivata, ha assegnato al tempo un "peso" che incide sulla "quantità della sanzione", ponendo all'interno della risposta dell'ordinamento penale l'intervallo necessario per il raggiungimento di un nuovo stato di stabile benessere della persona offesa, ancorché degradato”.

Ecco perché ogni condotta che interviene in qualche modo sul tempo necessario alla guarigione, anche se non produce un reale aggravamento del paziente è comunque rilevante penalmente nelle ipotesi in cui causi una dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione o anche solo della stabilizzazione della salute del paziente. 

Di: Redazione Quotidiano Sanità Club - quotidianosanita.it

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