La questione delle prestazioni aggiuntive sta assumendo, alla luce delle richieste di consulenza pervenute negli ultimi mesi, sempre più rilievo nel panorama sanitario nazionale, soprattutto in considerazione del fatto molti operatori sono impegnati nello svolgimento di questo surplus lavorativo, incontrando poi diverse difficoltà a riceverne il compenso stabilito dalla contrattazione collettiva e dai conseguenti atti aziendali interni.
Istituto creato appositamente per garantire la continuità assistenziale, riducendo le liste di attesa ed ovviando a situazioni di criticità di personale ed organizzative, ha decisamente raccolto un certo consenso, tanto che in molti hanno aderito alle richieste aziendali di disponibilità su base volontaria.
Il problema nasce però al momento della retribuzione dal momento che, come segnalato da più parti, diversi sono stati gli ostacoli incontrati da coloro che, a prestazione compiuta (magari per vari mesi), hanno poi dovuto ricorrere allo strumento della diffida per riuscire ad ottenere il pagamento del previsto compenso.
Il caso del medico: 264 prestazioni e compenso negato
Proprio di recente, il Tribunale di Lecce (sent. n. 81/2026) si è dovuto occupare proprio di questa vicenda, insorta a seguito dell’opposizione, che un’Azienda sanitaria territoriale aveva spiegato dopo aver ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, con cui un suo dirigente medico richiedeva il pagamento del compenso previsto a titolo di prestazioni aggiuntive.
Quest’ultimo aveva infatti allegato di aver svolto, da gennaio a settembre 2022, un totale complessivo di 264 prestazioni aggiuntive, reclamando per ciò solo la corresponsione dell’importo complessivo di 15.840,00 euro, che gli veniva accordato, in via monitoria, dal medesimo Tribunale.
L’amministrazione sanitaria, considerando le attività svolte dal sanitario non qualificabili come prestazioni aggiuntive e, comunque, non autonomamente remunerabili, motivava la sua opposizione, da un canto, sostenendo di non averle previamente autorizzate e, dall’altro, che in ogni caso dovesse trovare applicazione il principio generale dell’onnicomprensività del trattamento retributivo del dirigente medico.
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L’origine del contenzioso davanti al Tribunale di Lecce
Ripercorsi gli aspetti contrattuali applicabili, ratione temporis, dalla vicenda in esame, il Giudice leccese ha innanzitutto precisato come, fatto salvo il principio di ordine generale dell’omnicomprensività della retribuzione dirigenziale (ex multis, Cass. n. 6021 del 2023), le previsioni stabilite dalla contrattazione collettiva, nello specifico l’art. 24, comma 6, del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, consentivano alle Aziende, laddove ritenuto necessario richiedere un impegno ulteriore per il raggiungimento di obiettivi eccedenti quelli negoziati, pattuire con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 115, comma 2, del medesimo CCNL, in base al regolamento adottato dalle Aziende o Enti.
Veniva quindi appurato che, nel caso concreto, tali prestazioni con carattere di eccezionalità e temporaneità erano state effettivamente richieste dall’azienda al medico, seppur in modo i
Pertanto, decurtate le somme corrisposte in corso di giudizio, l’amministrazione pubblica è stata quindi condannata al pagamento del differenziale ancora dovuto rispetto alle prestazioni aggiuntive comunque richieste dal suo dipendente, a cui è stato riconosciuto anche il rimborso delle spese legali sostenute per il giudizio.
Autorizzazione implicita
Di rilievo proprio il passaggio motivazionale relativo alla preventiva autorizzazione.
Infatti, malgrado non vi fosse agli atti un provvedimento esplicito in tal senso, è stato comunque possibile desumerne l’esistenza dalla rinvenuta richiesta del responsabile del responsabile d’area che, rimarcando la persistenza delle criticità che avevano giustificato il ricorso alle prestazioni aggiuntive fino al termine dell’anno 2021, aveva impartito ordini di servizio per garantire la copertura dei turni notturni.
Inoltre – secondo il magistrato - l’azienda non aveva contestato che tale surplus lavorativo si fosse reso necessario per le dedotte esigenze, eccezionali e temporanee, del servizio.
Si può quindi desumere che l’autorizzazione, comunque richiesta per l’esercizio delle prestazioni aggiuntive, sia da intendersi informalmente rilasciata, qualora sia possibile dedurla dal comportamento concludente dell’Azienda, come ad esempio per la presenza di ordini di servizio, atti di programmazione dei turni od altro riferibili all’area coinvolta dai maggiori oneri lavorativi.
Il principio giuridico
Con questa pronuncia, viene quindi ribadito il principio di ordine generale per cui, nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, deve trovare applicazione, con riferimento alla dirigenza medica, la regola che prevede l’onnicomprensività della retribuzione, ad eccezione della possibilità, comunque riconosciuta dalla disciplina contrattuale di settore, di prevedere la corresponsione di ulteriori compensi per prestazioni aggiuntive, a condizione che queste siano espressamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, a fronte di esigenze tipicamente eccezionali e momentanee, previa autorizzazione, ancorchè implicita, riferibile all’azienda sanitaria datrice di lavoro (Cass. ord. n. 23712/2025).