Non soltanto docenti precari, funzionari comunali e dirigenti medici, anche l’area delle professioni sanitarie, sempre più esposte a carichi di lavoro ormai insostenibili, patiscono l’impossibilità di assentarsi dai reparti di appartenenza per prolungati periodi di tempo accumulando, nel tempo, giornate di ferie non godute. In testa a questa particolare classifica, si pone la categoria infermieristica che, di recente, sta maturando piena consapevolezza dei propri diritti e della possibilità concreta di vederli tutelati, sostenuta da un orientamento giurisprudenziale, che ha aperto anche a loro l’accesso alla liquidazione dell’indennità sostitutiva. Proprio di recente, il team legale di Consulcesi & Partner ha sostenuto le ragioni di un’infermiera che, concluso il proprio rapporto di lavoro con un’Azienda sanitaria nazionale, aveva accumulato un numero cospicuo di giorni di ferie riuscendo, grazie all’assistenza tecnica fornita dal professionista incaricato, a raggiungere nel giro di pochi mesi dal deposito del ricorso giudiziale ad un accordo conciliativo, che ha garantito al cliente, come avvenuto in tante altre occasioni, l’incasso di un indennizzo sostitutivo del riposo non fruito durante il servizio. Di recente, si segnala come lo stesso Tribunale del Lavoro di Roma, con la sentenza n. 823 pubblicata il 25 gennaio scorso, ha risolto positivamente il caso di un’altra un’infermiera professionale, riconoscendole il pieno diritto alla monetizzazione dei 60 giorni di ferie arretrati, con reiezione di tutte le tesi sostenute dalla parte datoriale.
La vicenda
La vicenda trae origine dal ricorso giudiziale depositato da un’infermiera professionale, dipendente a tempo indeterminato e pieno di una Asl capitolina, che era cessata dal proprio rapporto di lavoro a seguito di alcune vicissitudini personali e familiari, per le quali aveva peraltro fruito dell’intero periodo di comporto, per cui richiedeva la liquidazione di tutti i creduti maturati durante il servizio, inclusa l’indennità per i giorni di ferie non goduti.
L’azienda aveva risposto negando l’accesso al beneficio economico, ritenendolo precluso in virtù del divieto di monetizzazione sancito dall’art. 49, comma 9, del C.C.N.L. Comparto Sanità, prontamente contestato dalla stessa professionista, che insisteva per la legittimità della propria pretesa.
Introdotto il giudizio, l’ex dipendente reiterava le proprie richieste, sostenendone la congruità e correttezza giusta consolidato orientamento giurisprudenziale maturato nell’ultimo decennio, mentre l’Azienda continuava ad invocare, in via principale, l’applicazione del divieto sancito dall’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, non avendo peraltro negato alla lavoratrice di lavoratrice di godere delle ferie per ragioni di servizio, né altrimenti impedito di ricorrere al beneficio, e subordinatamente la riduzione dell’eventuale esposizione economica ai sensi dell’art. 1227 c.c., in ragione del fatto che la stessa, non essendosi sottoposta alla visita di idoneità dopo la cessazione del termine di comporto, avrebbe concorso alla risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, precludendosi in tal modo la possibilità di godere delle ferie pregresse.
I richiami normativi giurisprudenziali
Sintetizzando la parte motiva della decisione, ci si rende conto come il Tribunale abbia avuto buon gioco nel richiamare i capisaldi enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, applicandoli correttamente alla richiesta formulata dall’ex infermiera professionale.
Si è volutamente ricordato, citando da ultimo la pronuncia della Cassazione n. 13691 del 22 maggio 2025, che “il divieto di monetizzazione non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
È quindi il datore di lavoro, e non il lavoratore, a doversi assicurare che quest’ultimo si trovi nelle condizioni idonee a poter beneficiare dei previsti tempi di riposo, venendo in rilievo un diritto fondamentale e, come tale, irrinunciabile.
Inoltre, dovrà invitarlo, per tempo ed in modo chiaro, a fruirne laddove ne accerti il mancato godimento, informandolo altresì che, in caso contrario, le giornate di ferie pregresse poterebbero essere perse al termine del periodo autorizzato ed, inoltre, non potranno essere neppure sostituite dall’indennità finanziaria prevista alla cessazione del rapporto.
La decisione
Ricostruito correttamente l’attuale quadro giurisprudenziale, il Giudice ha quindi voluto sottolineare tutta l’irrilevanza della contestata mancata richiesta, durante il servizio, di fruizione delle ferie da parte della lavoratrice, posto come l’aspetto decisivo risieda nell’accertare se il datore di lavoro si sia o meno attivato per garantire questo beneficio al dipendente.
Ebbene, l’Azienda sanitaria non ha fornito alcuna prova al riguardo, né le poteva venire in aiuto l’invocata applicazione dell’art. 5 , comma 8 del D.L. n. 95/2012, anche in considerazione delle comprovate ragioni personali che, di fatto, ne avevano precluso la fruizione. Da ultimo, il Giudice non ha accolto neppure la contestazione del concorso di colpa dell’ex infermiera, osservando come, in ogni caso, l’Azienda non avesse fornito la prova, esclusivamente a suo carico, di averla invitata a goderne, né di averla informata della perdita del diritto in caso di mancata fruizione.
La condanna
In conclusione, ritenute completamente infondate le tesi sostenute dall’Azienda sanitaria, il Tribunale del Lavoro di Roma ha accertato il diritto dell’ex infermiera alla monetizzazione dei 60 giorni di ferie non godute, con conseguente condanna della medesima struttura pubblica al pagamento della relativa indennità sostitutiva, oltre accessori di legge, e con rimborso integrale delle spese legali sostenute per il processo.