Direttore Generale di azienda ospedaliera pubblica: quando la norma è illegittima

Sommario

  1. La contestazione della nomina al TAR
  2. La decisione del Consiglio di Stato
  3. Conclusioni

In merito ad una contestazione relativa alla nomina del Direttore Generale di un ospedale pubblico della regione Basilicata si è aperto un contezioso amministrativo a seguito del quale il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza 1327/21 che ha chiarito la portata dell’art. 2 del d.lgs. n. 171/2016 riguardo alla procedura di  individuazione del candidato prescelto nell’ambito della rosa, proposta dall’apposita commissione di esperti, al Presidente della Regione di idonei al ruolo di Direttore Generale delle Aziende Ospedaliere Pubbliche.

La contestazione della nomina al TAR

Uno dei candidati esclusi ricorreva al TAR per contestare la nomina di un altro candidato per difetto di motivazione in ordine alla scelta operata. Già in primo grado il TAR aveva precisato che la scelta avrebbe dovuto essere motivata da un criterio obbiettivo: “ragioni obbiettive, riconducibili al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione” accogliendo così le ragioni del ricorrente che erano poi state contestate in sede di consiglio di Stato.

La decisione del Consiglio di Stato

Avverso alla sentenza del TAR è stato proposto ricorso al Consiglio di Stato e in quella sede è stata ribadita la ratio del criterio per identificare il soggetto idoneo. Emergeva dagli atti infatti che la Commissione avesse individuato tre candidati idonei a ricoprire l’incarico e che la scelta fosse ricaduta sul soggetto che presentava i requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da ricoprire. Di fatto tale motivazione non spiegava assolutamente nulla limitandosi a ripetere quanto indicato nell’art. 2 del D.Lgs. n. 171/2016 che dispone appunto che le Regioni effettuino la scelta del direttore generale nell'ambito della rosa di candidati proposta dalla Commissione, facendo cadere la scelta “su quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire”.

Il Consiglio di Stato, già chiamato a pronunciarsi in sede consultiva sullo schema del D. Lgs. n. 171/2016, ha precisato che la nomina del direttore generale, in quanto atto di alta amministrazione, ampiamente discrezionale, richiede comunque la sussistenza di precise garanzie volte a scongiurare il rischio di una sostanziale arbitrarietà di una scelta, non dettata (...) da ragioni meritocratiche e resa insindacabile, in sede di legittimità, dal giudice amministrativo. L’incrementata procedimentalizzazione della procedura selettiva, che rimane pur sempre idoneativa, deve quindi essere apprezzata e salvaguardata.

Conclusioni

Dunque, emerge la necessità che per nomine di rilevanza come quella di Direttore Generale di un’azienda ospedaliera, anche laddove le normative indichino riferimenti generici all’idoneità del ruolo la scelta per scongiurare una discrezionalità nel processo decisionale sia sempre adeguatamente motivata.

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Di: Redazione Quotidiano Sanità Club - quotidianosanita.it

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