Decreto bollette, tutte le novità in ambito sanitario

Approvati gli emendamenti nelle Commissioni riunite Finanze e Affari sociali. Ecco cosa prevedono.

Sommario

  1. Decreto bollette, tutte le novità: payback ed esternalizzazioni
  2. Le misure per fronteggiare la carenza di operatori sanitari

Rivista la stretta (ma non è un allentamento, sottolinea il ministero della Salute) nei confronti dei gettonisti, riconosciuto alle start up innovative in ambito sanitario un contributo fino a 200mila euro, abolito il requisito della specializzazione per i laureati in medicina e chirurgia (abilitati all’esercizio della professione odontoiatrica) e a quelli in odontoiatria e protesi dentaria, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. Sono alcune delle novità derivanti dall’esame del Decreto bollette da parte delle Commissioni riunite Finanze e Affari sociali della Camera dei deputati. Sono stati in totale approvati 22 emendamenti in relazione agli 8 articoli di stampo sanitario.

Decreto bollette, tutte le novità: payback ed esternalizzazioni

Per quanto riguarda l’articolo 8, relativo al contributo statale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, un emendamento aggiunge che l'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta del payback "estingue l'obbligazione gravante in capo alle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti".

Un emendamento all’articolo successivo (Iva su payback dispositivi medici), specifica che le Regioni sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l’ammontare dell’Iva sull’importo oggetto di versamento, computando l’Iva sulla base delle fatture emesse dalle aziende nei confronti del Ssn e considerando le diverse aliquote dell’Iva applicabili ai beni acquistati.

Alcuni articoli relativi all’articolo 10, contente disposizioni in materia di appalto, di reinternalizzazione dei servizi sanitari e di equità retributiva a parità di prestazioni lavorative, nonché di avvio di procedure selettive comprensive della valorizzazione dell’attività lavorativa già svolta, prevedono che Aziende ed enti del Ssn potranno continuare con le esternalizzazioni per l’affidamento a terzi di servizi medici e infermieristici anche prorogando contratti in corso e per tutte le specialistiche. La stretta non verrà applicata a contratti e procedure di affidamento che prevedono il conferimento di attività e servizi sanitari in gestione a operatori economici. Il ministero della Salute sottolinea comunque che non si tratta di un allentamento della norma.

L’emergenza-urgenza

Passando poi all’articolo 11 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive nei servizi di emergenza-urgenza), le disposizioni che prevedono per gli enti del Ssn di ricorrere per l’anno in corso alle prestazioni aggiuntive (la cui tariffa oraria può essere aumentata fino a 100 euro lordi), con le modifiche introdotte sono adesso applicabili anche al personale medico e infermieristico che opera nei Pronto soccorso pediatrici e ginecologici dei presìdi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione di primo e secondo livello del Ssn.

Altre misure per il personale di emergenza-urgenza previste dall’articolo 12: per far fronte alla carenza di operatori e garantire continuità nell’erogazione dei Lea, è necessario aumentare il numero di professionisti che possono accedere al servizio e ai concorsi finalizzati alla stabilizzazione. L’emendamento approvato specifica che chi ha maturato, presso i servizi di emergenza-urgenza, tra il primo gennaio 2013 e il 30 giugno 2023 almeno tre anni di servizio (anche non continuativo) può prender parte ai concorsi per l’accesso alla dirigenza sanitaria del settore (anche se sprovvisto del relativo diploma di specializzazione). Il personale medico in formazione, in via sperimentale, potrà collaborare (in maniera volontaria e occasionale e con contratto di libero professionista) con enti e associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività di raccolta sangue ed emocomponenti.

Un emendamento all’articolo 12 introduce un monitoraggio (che dovrà essere svolto dal ministero della Salute ogni due anni) sulle attuazioni delle disposizioni previste sulla nuova norma in merito all’abolizione del vincolo di esclusività per il personale infermieristico e quello di ostetricia.

La manovra 2018 all'articolo 548-bis disponeva che le aziende e gli enti del Ssn potessero procedere, fino al 31 dicembre 2022, all’assunzione a tempo determinato e con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria separata dei medici in formazione specialistica. Viene poi rimandato a specifici accordi tra le Regioni e le Università per la definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. Un emendamento di maggioranza all’articolo 14 specifica che questi accordi dovranno essere adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Start-up innovative

È stato poi introdotto un nuovo articolo (il 14-bis) relativo alle start-up innovative, costituite a partire dal primo gennaio 2020 e operanti nei settori dell’ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità. A queste è riconosciuto, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per quest’anno, un contributo, sotto forma di credito d’imposta (fino ad un importo massimo di 200mila euro), in misura non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo volta alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.

Qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero

Un emendamento all’articolo 15 (contenente disposizioni in materia di esercizio temporaneo di attività lavorativa in deroga al riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite all’estero) consente alle strutture del Terzo settore di assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (e con orario a tempo parziale) coloro che, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica siano collocati nella graduatoria separata in esito alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita.

Un altro emendamento di maggioranza prevede per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, l'abolizione del requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. Potranno inoltre esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.

Le misure per fronteggiare la carenza di operatori sanitari

Al fine di fronteggiare la carenza di personale sanitario e socio-sanitario, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, potranno iscriversi negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un’attività professionale per un periodo inferiore a 36 mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno prossimo, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un’attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026. Inoltre, presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, per le relative esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione generale e repressione dei reati, nonché per assicurare l’incolumità degli esercenti le professioni sanitarie che vi lavorano, possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato sulla base di apposita ordinanza (adottata dal Questore o dall’autorità provinciale di pubblica sicurezza), nel rispetto delle disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Irccs pubblici e Izs

Infine, emendamenti bipartisan volti a rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (Izs), dal primo luglio di quest’anno e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti potranno assumere a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali che abbia maturato al 30 giugno prossimo alle dipendenze di un ente del Ssn almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di una procedura selettiva pubblica. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 le assunzioni potranno essere effettuate in deroga ai limiti di spesa.

Di: Redazione Quotidiano Sanità Club - quotidianosanita.it

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