Le ultime pronunce della Corte di Cassazione aprono definitivamente la porta alla possibilità, per tutti gli operatori sanitari (infermieri in primis), al riconoscimento delle tutele economiche e di riposo aggiuntivo previste dalla normativa per il rischio radiologico, scardinando alcune erronee applicazioni amministrative.Queste pronunce, rese lo scorso anno a pochi mesi di distanza l’una dall’altra, hanno chiaramente affermato il principio per cui il riconoscimento di questi diritti non discende dall’apprezzamento formale dell’azienda sanitaria, quanto piuttosto dall’effettivo ricorrere di alcuni presupposti di fatto: l’esposizione alle radiazioni deve infatti essere concreta ed abituale.
La questione degli infermieri strumentisti
La vicenda che vede coinvolte diverse figure professionali, quotidianamente impegnate nello svolgimento delle loro prestazioni all’interno delle cd. zone controllate, si annida sulla distinzione, operata dalla disciplina normativa di riferimento, così come declinata nelle previsioni della contrattazione collettiva, fra il personale medico e tecnico di radiologia, da una parte, e quello infermieristico ed ausiliario, dall’altra.
Nel primo caso, infatti, vige la presunzione assoluta di rischio di cui all'art. 1, comma 2, della I. n.460/1988, con conseguente accesso automatico ai benefici economici e di recupero psico-fisico stabiliti dalle norme. Nel secondo, invece, l'indennità di rischio radiologico ed i 15 giorni di congedo aggiuntivo richiedono la sussistenza del rischio effettivo di un'esposizione non occasionale, né temporanea, sostanzialmente analoga a quella del personale di radiologia.
Secondo le indicazioni provenienti da una consolidata interpretazione giurisprudenziale (fra le tante, Cass. Civ. Sez. Lav. n. 20445/2023), il lavoratore che richieda il riconoscimento di questi benefici mantiene pur sempre l'onere di provare in giudizio l'esposizione qualificata in base ai criteri tecnici previsti dal d.lgs. n. 230/1995, ovvero lo svolgimento abituale dell'attività professionale in zona controllata o l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta.
Le pronunce più recenti
Con i provvedimenti resi lo scorso anno, in particolare con le 3 successive ordinanze n. 11310/2025, 11664/2025 ed 11665/2025, questa tutela è stata non soltanto ribadita coerentemente con quanto già ripetuto dalla più risalente giurisprudenza, ma ne esce in realtà ulteriormente rafforzata, allorchè si è voluto aggiungere che il diritto all'indennità e al congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni non dipende dalla qualifica formale, ovvero dal giudizio discrezionale della preposta commissione aziendale, ma soltanto dalla concreta attività svolta dal dipendente interessato.
Laddove la prestazione lavorativa venga fornita, con carattere di abitualità, in "zona controllata" (sale operatorie con archi a C, emodinamica, radiologia interventistica ecc…), i benefici costituiscono il derivato di un vero e proprio diritto soggettivo in capo al dipendente, che devono essere quindi riconosciuti senza che sia possibile opporre alcuna discrezionalità amministrativa.Il diritto all’indennità – ed al periodo di riposo ulteriore – sorge esclusivamente per effetto dell’applicazione dell’operatore sanitario ad un’attività che lo esponga professionalmente alle radiazioni ionizzanti nelle dosi superiori a quelle stabilite dalla legge, così come declinate nelle direttive europee di settore.
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Nessun valore vincolante al parere della Commissione aziendale
Superando precedenti contrari a questa impostazione, la Corte di Cassazione ha quindi osservato come alcuna valenza costitutiva possa essere attribuita ai provvedimenti resi dalle Commissioni aziendali di valutazione del rischio radiologico, che non possono in alcun modo precludere l’iniziativa giudiziale “finalizzata a far accertare, nei riguardi del datore di lavoro, l’esistenza dei presupposti per i benefici indennitari di cui alla disciplina sulle radiazioni ionizzanti” (Cass. n. 11310/2025).
Con queste pronunce, si è quindi ribadito come il parere di queste commissioni interne possa essere agevolmente superato, mediante la prova (testimoniale, documentale e/o CTU) dei presupposti costitutivi della domanda, mentre gli eventuali valori bassi registrati sui dosimetri non sono, di per sé, sufficienti a negare l'indennità, poiché spesso non misurano accuratamente il rischio per i tessuti in prossimità della sorgente durante manovre assistenziali complesse.
Requisiti accesso benefici e consigli paratici
Per poter richiedere i benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile ratione temporis, occorre quindi dimostrare che l’esposizione non è occasionale, né tantomeno temporanea, ma coessenziale allo svolgimento della prestazione lavorativa assegnata.
Inoltre, occorre provare che tale l’attività si svolge prevalentemente in aree classificate come "zone controllate", per cui l’esposizione al rischio deve ritenersi analoga, per intensità e continuità, a quella del personale di radiologia.
Ne consegue come tutti gli operatori sanitari che stanno svolgendo la loro prestazione lavorativa in presenza dei requisiti testè descritti, potranno richiedere il riconoscimento sia dell’indennità economica stabilita dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto, che l’accesso ai 15 giorni di congedo aggiuntivo, che di fatto svolgono una funzione di recupero biologico e sono considerati irrinunciabili.
Questa iniziativa è possibile anche per coloro che, potendo dimostrare il ricorrere dei medesimi presupposti, abbiano per qualsiasi motivo definitivamente concluso il loro rapporto di lavoro con l’Azienda presso la quale hanno svolto l’attività, avendo diritto a richiedere sia la liquidazione dell’indennità nei limiti del termine prescrizionale quinquennale, sia il pagamento del ristoro economico per tutti i giorni di ferie aggiuntivi che, non riconosciuti a suo tempo, si sono accumulati nel corso degli anni, dando così diritto al relativo compenso entro i 10 anni dalla cessazione dal servizio.
In conclusione, prima di ritenere definitivamente preclusa ogni chance di reclamare i propri diritti, magari ritenendo preclusivo il parere contrario della Commissione aziendale ovvero, per coloro che hanno chiuso il loro rapporto di lavoro, nell’erroneo convincimento che, trattandosi di situazioni risalenti nel tempo, le loro pretese sarebbero irrimediabilmente prescritta, si consiglia di sottoporre la questione alla valutazione degli esperti legali di Consulcesi & Partners che, in modo rapido e competente, potranno fornire una consulenza legale qualificata e risolutiva di ogni possibile dubbio.